Dimettersi da socio di una cooperativa significa, in termini giuridici, esercitare il recesso dal rapporto sociale. Non basta quindi comunicare genericamente di non voler più partecipare alle attività della cooperativa o smettere di frequentarne le assemblee. Il Codice civile stabilisce una procedura specifica e, soprattutto, prevede che il socio cooperatore possa recedere nei casi consentiti dalla legge e dall’atto costitutivo. Lo statuto della cooperativa diventa quindi il primo documento da controllare.
La questione richiede ancora più attenzione quando si tratta di un socio lavoratore. In quel caso esistono due rapporti collegati ma giuridicamente distinti: la partecipazione alla cooperativa e il rapporto di lavoro. Lasciare il lavoro non equivale necessariamente a perdere la qualità di socio, mentre il recesso dal rapporto sociale può avere conseguenze anche sul rapporto lavorativo. In questa guida vedremo quando è possibile uscire da una cooperativa, come presentare la domanda, cosa succede se il consiglio di amministrazione la respinge, quando viene liquidata la quota e quali accorgimenti adottare se si è anche lavoratori della cooperativa.
Indice
Dimissioni o recesso dalla cooperativa?
Nel linguaggio comune si parla spesso di dimissioni da socio, ma il termine utilizzato dal Codice civile è recesso. La norma di riferimento è l’articolo 2532, secondo cui il socio cooperatore può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge e dall’atto costitutivo. La stessa disposizione precisa che il recesso non può essere parziale. Non è quindi possibile, salvo diverse operazioni societarie previste dalla disciplina applicabile, dichiarare semplicemente di voler rimanere socio soltanto per una parte della propria partecipazione.
Questa differenza terminologica è importante perché il recesso non funziona esattamente come le dimissioni da un normale rapporto di lavoro. Chi è socio ha aderito a una società e deve verificare se esiste una causa che gli consente di sciogliere unilateralmente quel rapporto.
In molte cooperative lo statuto amplia i casi previsti direttamente dalla legge. Può prevedere, per esempio, il recesso quando vengono meno i requisiti richiesti per partecipare alla cooperativa, quando il socio cessa una determinata attività oppure al verificarsi di altre condizioni espressamente indicate. Non esiste però una clausola identica per tutte le cooperative.
La prima cosa da fare è leggere lo statuto
Prima di inviare qualsiasi lettera bisogna procurarsi lo statuto aggiornato e leggere con attenzione gli articoli dedicati ai soci, al recesso e alla liquidazione della partecipazione.
Lo statuto può stabilire quali cause ulteriori permettono al socio di uscire, quali informazioni deve contenere la comunicazione e se sono previste particolari modalità procedurali. Può anche disciplinare con maggiore precisione gli effetti del recesso sui rapporti mutualistici e i criteri con cui viene determinato il valore della quota da rimborsare.
Questo controllo evita un errore molto comune: inviare una lettera nella quale si comunica semplicemente “con la presente rassegno le mie dimissioni con effetto immediato”. Una formulazione del genere può essere insufficiente quando lo statuto consente il recesso soltanto in presenza di determinati presupposti.
Se lo statuto indica una causa specifica applicabile alla propria situazione, è opportuno richiamarla espressamente nella comunicazione. Se invece non si individua alcuna causa evidente, prima di affermare di avere un diritto incondizionato a lasciare la società è prudente far esaminare il documento da un professionista.
Il socio può sempre lasciare la cooperativa quando vuole?
Non necessariamente. L’articolo 2532 non attribuisce in via generale a qualsiasi socio cooperatore il diritto di uscire in qualunque momento e senza una ragione prevista dalla disciplina applicabile. Parla espressamente dei casi stabiliti dalla legge e dall’atto costitutivo.
Esistono cause legali di recesso che possono dipendere dalle caratteristiche della cooperativa e dalle norme societarie applicabili. Un esempio molto chiaro è contenuto nell’articolo 2530 del Codice civile: se l’atto costitutivo vieta la cessione delle quote o delle azioni, il socio può recedere con un preavviso di novanta giorni, ma questo specifico diritto non può essere esercitato prima che siano trascorsi due anni dall’ingresso nella società.
Altre cause possono derivare da modifiche societarie particolarmente rilevanti o dalle disposizioni richiamate dal modello organizzativo adottato dalla cooperativa. La verifica può diventare tecnica, perché alle cooperative si applicano anche norme delle società per azioni o, quando ne ricorrono i presupposti e lo statuto lo prevede, delle società a responsabilità limitata.
Per l’utente interessato a uscire dalla cooperativa il punto pratico è semplice: non bisogna cercare una causa generica su Internet, ma confrontare la propria situazione con lo statuto effettivamente vigente.
Come presentare il recesso da socio
L’articolo 2532 stabilisce che la dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla società con raccomandata. Per evitare contestazioni sulla ricezione è quindi prudente utilizzare una raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla sede della cooperativa e conservare copia completa della lettera e della ricevuta.
Se lo statuto prevede anche l’utilizzo della PEC, è possibile attenersi alle modalità da esso indicate, ma quando si vuole ridurre al minimo il rischio di discussioni sulla forma è importante verificare esattamente ciò che richiedono legge e statuto prima di sostituire la raccomandata con un altro mezzo.
Nella comunicazione è opportuno indicare nome, cognome, codice fiscale e recapiti del socio, identificare la cooperativa e precisare la propria qualità di socio. Bisogna poi dichiarare chiaramente la volontà di recedere e indicare il motivo giuridico sul quale la richiesta si fonda, richiamando quando possibile l’articolo dello statuto o la disposizione di legge applicabile.
È utile chiedere espressamente che il consiglio di amministrazione esamini il recesso, che l’esito venga comunicato per iscritto e che, quando il recesso sarà efficace, venga effettuata la liquidazione della partecipazione nei termini e secondo i criteri previsti.
Bisogna spiegare il motivo del recesso?
Se il diritto deriva da una specifica causa statutaria o legale, indicarla chiaramente è normalmente consigliabile. Gli amministratori devono infatti verificare se sussistono i presupposti che consentono al socio di uscire.
Una comunicazione che dica soltanto “non sono più interessato a essere socio” potrebbe non permettere di collegare la richiesta a nessuna delle ipotesi previste dallo statuto. Questo può essere particolarmente problematico quando il recesso statutario è subordinato alla perdita di un requisito oppure a una determinata circostanza.
Non occorre tuttavia trasformare la lettera in un lungo atto giudiziario. È meglio descrivere il fatto in modo preciso e allegare, quando utile, i documenti che lo dimostrano. Se, per esempio, lo statuto consente il recesso in seguito alla cessazione di una determinata attività, può essere utile documentare quella cessazione.
Quanto tempo ha la cooperativa per rispondere?
Gli amministratori devono esaminare la dichiarazione di recesso entro sessanta giorni dalla ricezione. Se ritengono che i presupposti non sussistano, devono comunicarlo al socio. Quest’ultimo, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione negativa, può proporre opposizione davanti al tribunale.
È quindi importante annotare la data in cui la raccomandata è stata ricevuta e conservare anche l’eventuale risposta. Non basta ricordarsi genericamente che “sono passati un paio di mesi”: in caso di contestazione i termini assumono un’importanza concreta.
Se gli amministratori non rispondono, non è prudente considerare automaticamente il recesso accettato per silenzio-assenso. La questione dell’inerzia dell’organo amministrativo è stata affrontata anche dalla Cassazione e può dipendere dalla disciplina statutaria concreta. La sentenza n. 17667 del 2022, per esempio, ha esaminato il caso di una clausola che subordinava il recesso statutario all’autorizzazione del consiglio di amministrazione e ha riconosciuto rilievo all’inerzia dell’organo in relazione all’articolo 1359 del Codice civile.
Se la cooperativa rimane completamente inattiva dopo la richiesta, quindi, è meglio inviare un sollecito formale e far valutare la situazione da un avvocato anziché decidere autonomamente che la qualità di socio sia cessata.
Quando il recesso diventa efficace
Per il rapporto sociale, l’articolo 2532 collega l’efficacia del recesso alla comunicazione del provvedimento con cui la domanda viene accolta. La norma distingue però questo momento dagli effetti sui rapporti mutualistici tra socio e cooperativa.
Salvo che la legge o l’atto costitutivo dispongano diversamente, per i rapporti mutualistici il recesso produce effetto con la chiusura dell’esercizio in corso quando la comunicazione è stata effettuata almeno tre mesi prima; se questo termine non è rispettato, l’effetto viene rinviato alla chiusura dell’esercizio successivo.
È una distinzione che può sorprendere chi pensa alle dimissioni come a un unico giorno nel quale “finisce tutto”. Nelle cooperative il rapporto sociale e i rapporti mutualistici possono avere scansioni temporali differenti.
Lo statuto può contenere una disciplina specifica. Prima di indicare nella lettera una data unilateralmente scelta come “ultimo giorno da socio”, bisogna quindi controllare le regole applicabili.
Cosa succede alla quota sociale
L’uscita dalla cooperativa non comporta necessariamente la restituzione immediata e integrale di tutto ciò che il socio ha versato nel corso degli anni. Occorre distinguere il capitale sociale da eventuali altre somme pagate per servizi, rapporti mutualistici, depositi o differenti rapporti economici con la cooperativa.
L’articolo 2535 del Codice civile stabilisce che la liquidazione della quota o il rimborso delle azioni del socio uscente avvengono sulla base del bilancio dell’esercizio nel quale si è verificato il recesso. La partecipazione viene liquidata secondo i criteri stabiliti dall’atto costitutivo e può essere ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale.
In altre parole, avere versato in passato una determinata cifra come capitale sociale non significa necessariamente ricevere esattamente quella stessa somma. Bisogna applicare il criterio statutario e tenere conto della situazione patrimoniale rilevante.
Prima di chiedere una determinata cifra nella lettera di recesso è quindi meglio verificare come lo statuto disciplina la liquidazione. Una richiesta generica di “rimborso della quota spettante” è spesso più corretta rispetto all’indicazione di un importo arbitrario.
Quando viene pagata la quota al socio uscente
Il pagamento della partecipazione liquidata non avviene normalmente nel giorno in cui viene accettato il recesso. Il valore deve prima essere determinato sulla base del bilancio dell’esercizio rilevante.
L’articolo 2535 prevede che il pagamento venga eseguito entro centottanta giorni dall’approvazione del bilancio. L’atto costitutivo può inoltre prevedere particolari modalità dilazionate, nei casi e nei limiti consentiti dalla stessa norma, per determinate frazioni della partecipazione attribuite al socio.
Questo spiega perché il socio che lascia la cooperativa a metà anno potrebbe dover attendere parecchio prima di ricevere la liquidazione definitiva. Non è automaticamente un ritardo illegittimo: bisogna prima individuare quale bilancio deve essere utilizzato e quando è stato approvato.
Il recesso cancella eventuali debiti verso la cooperativa?
No. L’uscita dalla compagine sociale non trasforma automaticamente in inesistenti eventuali rapporti economici già maturati. Quote non versate, debiti derivanti da rapporti mutualistici, anticipazioni o altre posizioni devono essere valutati separatamente secondo la loro natura.
Allo stesso modo, il socio può vantare verso la cooperativa crediti differenti dalla semplice partecipazione sociale. È quindi importante non confondere in un’unica voce “quota da restituire” tutte le somme che sono transitate tra socio e cooperativa.
Questo aspetto è particolarmente rilevante nelle cooperative edilizie, agricole, di servizi o di abitazione, nelle quali il socio può avere effettuato versamenti con funzioni molto diverse dal conferimento di capitale.
Quando gli importi sono elevati è opportuno chiedere un prospetto contabile e farlo controllare prima di firmare dichiarazioni con cui si attesta di non avere più nulla a pretendere.
Come funziona per il socio lavoratore di cooperativa
Il socio lavoratore presenta una particolarità fondamentale. Con la cooperativa esiste il rapporto associativo, derivante dalla qualità di socio, e un ulteriore rapporto di lavoro attraverso il quale viene prestata l’attività. La legge n. 142 del 2001 disciplina proprio questa figura. Anche la giurisprudenza ha sottolineato che cessazione del rapporto di lavoro e cessazione della qualità di socio non sono automaticamente la stessa cosa.
Le Sezioni Unite della Cassazione hanno chiarito che le dimissioni dal rapporto di lavoro non determinano necessariamente la cessazione del rapporto associativo. Il socio può quindi, in determinate situazioni, smettere di essere lavoratore e rimanere socio. Viceversa, la cessazione del rapporto sociale produce effetti anche sul rapporto di lavoro collegato secondo la disciplina della legge n. 142 del 2001.
È quindi sbagliato pensare che una normale lettera di dimissioni dal lavoro elimini automaticamente il proprio nome dal libro soci.
Il socio lavoratore deve fare anche le dimissioni telematiche?
Quando il socio lavoratore subordinato intende cessare anche il rapporto di lavoro, bisogna considerare la procedura prevista per le dimissioni dei lavoratori privati. Le indicazioni ministeriali sulle dimissioni telematiche hanno affrontato espressamente la posizione del socio lavoratore e precisano che, in seguito al recesso da socio, per il rapporto di lavoro interessato deve essere gestita anche la trasmissione telematica delle dimissioni o della risoluzione consensuale nei casi in cui la procedura trova applicazione.
Non bisogna quindi limitarsi a inviare al consiglio di amministrazione la raccomandata prevista dall’articolo 2532 se l’obiettivo è anche cessare un rapporto di lavoro subordinato.
Vanno inoltre verificati preavviso, contratto collettivo applicato, regolamento della cooperativa e data effettiva di cessazione. La procedura telematica delle dimissioni non elimina infatti gli obblighi relativi al preavviso previsti dalla disciplina del rapporto di lavoro.
Se si tratta di dimissioni per giusta causa o esistono retribuzioni non pagate, contestazioni disciplinari o altre controversie, è particolarmente opportuno rivolgersi a un consulente del lavoro, a un sindacato o a un avvocato prima di coordinare recesso sociale e dimissioni.
Se si vuole lasciare il lavoro ma restare soci
È una possibilità che non va confusa con il recesso dalla cooperativa. La Cassazione ha chiarito che la cessazione del rapporto di lavoro non determina necessariamente quella del rapporto associativo.
Se l’obiettivo è soltanto smettere di lavorare per la cooperativa, bisogna quindi verificare la procedura relativa al rapporto di lavoro senza inserire automaticamente anche una dichiarazione di recesso da socio.
Dopo la cessazione dell’attività lavorativa occorre però verificare se il mantenimento della qualità di socio sia compatibile con i requisiti previsti dallo statuto. Una cooperativa di lavoro potrebbe avere regole specifiche relative alle categorie di soci e alla permanenza nella compagine sociale.
Se la cooperativa rifiuta il recesso
Quando il consiglio di amministrazione ritiene che non esista la causa invocata dal socio, deve comunicare il mancato accoglimento. L’articolo 2532 concede al socio sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione per proporre opposizione davanti al tribunale.
Prima di avviare la causa è importante rileggere attentamente la motivazione e confrontarla con statuto e documenti allegati alla richiesta. Può trattarsi di un problema facilmente risolvibile, per esempio la mancanza della prova di una circostanza richiesta dallo statuto, oppure di una vera controversia sull’esistenza del diritto di recesso.
Dato che il termine per l’opposizione è limitato, non conviene lasciar trascorrere settimane tentando soltanto contatti telefonici informali. Se il diniego appare ingiustificato, è opportuno consegnare tempestivamente tutta la documentazione a un avvocato.
Cosa fare se la cooperativa non risponde
L’assenza di risposta dopo sessanta giorni non dovrebbe essere gestita semplicemente smettendo di considerarsi socio. Come visto, non esiste una regola generale che permetta di trasformare automaticamente l’inerzia degli amministratori in un’accettazione tacita in ogni situazione.
È opportuno inviare un sollecito formale richiamando la precedente raccomandata e chiedendo che venga adottato e comunicato il provvedimento previsto dall’articolo 2532.
Se l’inerzia continua, soprattutto quando lo statuto subordina l’efficacia del recesso a una deliberazione del consiglio, serve una valutazione legale. La giurisprudenza ha riconosciuto che l’organo amministrativo non può utilizzare la propria inerzia per vanificare arbitrariamente un diritto di recesso esistente, ma gli effetti devono essere valutati nel caso concreto.
Bisogna partecipare ancora alle assemblee dopo la domanda?
Finché la qualità di socio non è cessata secondo le regole applicabili, non è prudente comportarsi come se il rapporto fosse già concluso. Diritti e obblighi societari possono continuare a esistere fino al momento in cui il recesso diventa efficace.
Questo è particolarmente importante quando tra presentazione della domanda ed efficacia trascorre un periodo significativo. Ignorare completamente le comunicazioni della cooperativa può impedire al socio di conoscere delibere che incidono direttamente sulla sua posizione.
Conviene quindi continuare a leggere convocazioni e comunicazioni e conservare la documentazione fino alla definizione completa della pratica.
Errori comuni quando si lascia una cooperativa
Il primo errore consiste nel parlare di dimissioni immediate senza avere letto lo statuto. Per il socio cooperatore il recesso è ammesso nei casi previsti dalla disciplina applicabile e la cooperativa deve verificarne i presupposti.
Il secondo è comunicare tutto soltanto a voce al presidente o a un responsabile. Una conversazione non sostituisce la comunicazione formale richiesta dall’articolo 2532 e rende difficile dimostrare data e contenuto della richiesta.
Un altro errore è aspettarsi il rimborso della quota pochi giorni dopo la lettera. La liquidazione è collegata al bilancio dell’esercizio nel quale si verifica il recesso e il pagamento segue i termini previsti dall’articolo 2535.
Per il socio lavoratore, infine, è particolarmente rischioso confondere uscita dalla società e dimissioni dal lavoro. I due profili devono essere coordinati e possono richiedere formalità diverse.
Quale procedura seguire in pratica
Il percorso più prudente comincia dal recupero dello statuto vigente. Individua l’articolo relativo al recesso e verifica se la tua situazione rientra in una delle cause indicate. Controlla anche eventuali termini, preavvisi e modalità specifiche.
Prepara quindi una dichiarazione scritta nella quale identifichi chiaramente la tua posizione, comunichi la volontà di recedere e richiami la causa legale o statutaria pertinente. Invia la comunicazione con il mezzo previsto e conserva la prova della ricezione.
Da quel momento monitora il termine di sessanta giorni previsto per l’esame da parte degli amministratori. Se arriva un’accettazione, verifica la data dalla quale il rapporto sociale e gli eventuali rapporti mutualistici cessano di produrre effetto. Se arriva un diniego, ricorda che l’articolo 2532 prevede sessanta giorni per l’opposizione davanti al tribunale.
Infine, controlla la liquidazione della partecipazione sulla base del bilancio rilevante. Se sei anche socio lavoratore, gestisci separatamente e in modo coordinato le formalità necessarie per la cessazione del rapporto di lavoro.
Conclusioni
Per dimettersi da socio di una cooperativa bisogna esercitare formalmente il recesso previsto dall’articolo 2532 del Codice civile. Il primo passo non è quindi scrivere una generica lettera di dimissioni, ma leggere lo statuto e individuare la causa che consente l’uscita. La dichiarazione deve poi essere comunicata formalmente alla cooperativa e gli amministratori hanno sessanta giorni per esaminarla.
Dopo l’accoglimento bisogna distinguere la data di cessazione del rapporto sociale dagli effetti sui rapporti mutualistici e attendere la liquidazione della quota secondo il bilancio e i criteri statutari. Se la cooperativa respinge la domanda, il termine per opporsi in tribunale è di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego. Se sei anche socio lavoratore, controlla infine le formalità relative alle dimissioni dal rapporto di lavoro: lasciare la cooperativa come socio e lasciare il posto di lavoro sono aspetti collegati, ma non sono la stessa operazione.